Posts written by sean69

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    Contrassegno disabili: come si usa correttamente!





    Per parcheggiare negli stalli riservati agli invalidi e per accedere alle zone cittadine con limiti di traffico, gli invalidi possono utilizzare il contrassegno. In questo articolo ti spieghiamo come usare il contrassegno per persone con invalidità.

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità? In quali zone o aree posso usarlo? La circolazione o la sosta con il contrassegno è sempre consentita o ci sono dei limiti? In quali casi non posso usarlo e cosa succede se lo usa un parente al posto del disabile?

    Il contrassegno disabili o CUDE è strettamente personale e non è vincolato a uno specifico veicolo, nel senso che puoi usarlo su qualsiasi automobile e ha valore su tutto il territorio nazionale e dei Paesi membri dell’Unione Europea.

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità: concessioni e limiti di utilizzo.

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità nelle soste vietate con rimozione?

    Se possiedi il contrassegno per persone con invalidità e sosti in un’area vietata e in cui è prevista la rimozione del veicolo, ai sensi degli articoli 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Cds) è vietata la rimozione e il blocco con le ganasce della tua automobile.
    Tuttavia, puoi incorrere nella relativa sanzione amministrativa, ovvero ti può essere fatta una multa per infrazione della regola.
    Quindi: se non trovi parcheggio e sosti dove è previsto il divieto con rimozione forzata, la vettura non ti verrà mai rimossa, ma potresti dover pagare una multa.

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità nelle a parcometro?

    I Comuni hanno facoltà di decidere se concedere l’esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (quelle delimitate dalle strisce blu) per chi possiede il contrassegno invalidi e trova gli stalli messi a sua disposizione già occupati (art. 1 del dpr 151/2012).

    Devi quindi informarti se questa possibilità ti viene data dal tuo Comune di appartenenza, perché in questo caso, se trovi gli stalli a te riservati già occupati o non sono disponibili, hai diritto alla gratuità della sosta nelle strisce blu.

    Inoltre, non sei tenuto a rispettare i limiti di tempo nelle aree soggette a disco o nei parcheggi a tempo (ai sensi dell’art. 188, comma 3, CdS).

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità e cosa sono gli stalli per i disabili?

    Tutti i Comuni italiano hanno l’obbligo di stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno.

    Di regola, si tratta di un posto ogni frazione di cinquanta posti disponibili, delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione stradale dall’apposito simbolo (una persona in carrozzina su uno sfondo blu).
    Come detto prima, ogni Comune può poi decidere se riservare l’esenzione dal pagamento del parchimetro sulle strisce blu, se gli stalli non sono stati messi a disposizione o se il disabile li trova già occupati.

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità se ho bisogno di un parcheggio riservato?

    Nel caso di particolari condizioni di disabilità (per esempio di capacità motoria sensibilmente ridotta), il sindaco del tuo Comune di appartenenza può assegnarti a titolo gratuito un parcheggio riservato e personalizzato, per esempio sotto la tua abitazione.

    Il parcheggio riservato riporta una segnaletica con tutti gli estremi del tuo contrassegno (quindi è personalizzato) e potrai usarlo soltanto tu (non può parcheggiare nessun altro, neanche un tuo parente, a rischio di pesanti sanzioni).Questa agevolazione, però, viene concessa solo per le zone ad alta densità di traffico e puoi farne richiesta se possiedi sia il contrassegno invalidi che la patente speciale.

    Come usare il contrassegno per persone con invaliditàper non incorrere in multe e sanzioni?

    Per non rischiare multe o sanzioni, dovrai sempre esporre il contrassegno invalidi sul parabrezza anteriore della macchina, in modo che sia immediatamente visibile a chi fa i controllo.
    Solo se il contrassegno è esposto sul parabrezza anteriore hai la concessione delle agevolazioni. In caso contrario, potresti essere sanzionato se sosti in uno stallo per disabili o se non paghi la sosta sulle strisce blu, anche se il Comune ne prevede l’esenzione per i disabili con contrassegno.Infatti, anche se presenti successivamente il contrassegno, il verbale con l’applicazione della multa non verrà annullato.
    Quindi: mai dimenticare di esporre il contrassegno, perché puoi rischiare una sanzione.

    Come utilizzare il contrassegno per persone con invalidità se il disabile non è in macchina?
    Abbiamo detto che il contrassegno disabili è strettamente personale. A differenza di molte agevolazioni Legge 104, che possono essere fruite sia dal disabile che dal familiare che lo ha fiscalmente a carico, il contrassegno non può essere utilizzato se il disabile non è in macchina.
    Quindi: se chi assiste il disabile utilizza il contrassegno al suo posto per sostare negli stalli riservati, senza che lo stesso disabile sia in macchina con lui, può incorrere in una multa da un minimo di 78 euro per uso improprio del contrassegno (art. 188, comma 4, CdS).

    L’uso improprio del contrassegno da parte di un familiare è previsto anche nel caso in cui sia giustificato dal fatto che si stesse dando in quel momento un servizio all’invalido. Per esempio, il familiare non può giustificarne l’uso dicendo che stava comprando le medicine per il disabile, se lo stesso disabile non è a bordo della macchina.Multe e sanzioni sono previste anche per lo stesso disabile che fa uso improprio dell’assegno o abuso, come ad esempio nel caso in cui il contrassegno viene utilizzato ed esposto anche se la sua validità è scaduta.In questo caso, sono previsti il ritiro immediato del contrassegno e la revoca del titolo.


    Come usare il contrassegno per persone con invalidità se ho solo a disposizione la sua fotocopia?
    Non esporre sul parabrezza anteriore della macchina la fotocopia del contrassegno invalidi, perché il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del contrassegno non in originale.Non sono quindi ammesse scannerizzazioni, fotocopiature o scannerizzazioni del contrassegno, perché in questi casi ti verrà sequestrato il documento non originale e, oltre alla multa, rischi anche una denuncia penale per contraffazione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 1702 del 16 gennaio 2014).

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità nelle zone di sosta permanente?
    Abbiamo visto che con il contrassegno puoi sostare nelle aree con divieto di sosta e rimozione del veicolo e che per legge la tua auto non può essere rimossa ma puoi avere una multa.Nel caso di zone o aree il cui è previsto il divieto di sosta permanente, però, non possono neanche parcheggiare i disabili muniti di contrassegno, così come stabilito dalla Sentenza n. 258 del 9 gennaio 2014 della Corte di Cassazione.

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità e dove non posso parcheggiare con il contrassegno?
    Il parcheggio con il contrassegno non è consentito:

    dove vige il divieto di sosta con pannello di rimozione forzata (in questo caso l’auto non potrà mai essere rimossa o sottoposta a ganasce ma avrai una multa);
    dove vige il divieto di fermata;
    in corrispondenza di: attraversamenti pedonali o ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, passi carrabili, spazi di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico; corsie di sola marcia;
    in corrispondenza o prossimità̀ delle intersezioni; sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, in seconda fila, nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
    negli spazi per i mezzi pubblici e nelle aree riservate al carico/scarico merci;
    negli spazi di parcheggio personalizzati, cioè̀, riservati a un solo titolare della concessione dove la segnaletica riporta il numero dell’autorizzazione;
    nelle zone a traffico limitato (ZTL), quando non è autorizzato l’accesso ai veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità̀;
    nelle aree pedonali urbane (APU), quando non è autorizzato l’accesso ai veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità̀.

    Come usare il contrassegno per persone con invalidità e dove è consentita la circolazione con il contrassegno invalidi?

    La circolazione con il contrassegno invalidi è consentita:

    nelle zone a traffico limitato (ZTL), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità̀ (articoli 11, comma 1 e 3, e 12 dpr 503/1996);
    nelle zone a traffico controllato (ZTC);
    nelle aree pedonali urbane (APU), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità̀;
    nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
    in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).
    Il diritto di accesso dei veicoli contrassegno invalidi è riconosciuto in tutte le aree carrabili. Tuttavia, le modalità̀ di accesso alla ZTL variano da Comune a Comune.
    In alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno, mentre in presenza di varchi elettronici (quelli con le telecamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito), devi prima comunicare il numero della targa del veicolo con cui vuoi effettuare l’accesso.
    Pertanto, per evitare di ricevere una multa, per la quale dovresti in seguito fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace del tuo Comune, è bene che ti informi prima, nell’attesa che venga attivata la piattaforma unica nazionale informatica del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE).







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    raccomandata



    Raccomandate: riconosci chi le manda dall’avviso di giacenza!





    Non è una conoscenza molto comune, ma può tornare utile in alcuni casi. Se si riceve una raccomandata, ma non si sa chi l’ha inviata, è possibile capirlo dall’avviso di giacenza. Ecco come sfruttare questo trucco per capire chi ci ha inviato una raccomandata senza dichiararsi.

    Sarebbe sempre bene conoscere chi ci ha mandato una raccomandata e perché. Questo perché la raccomandata è un tipo di lettera che contiene sempre delle comunicazioni ufficiali e molto importanti. Questa deve obbligatoriamente essere consegnata di persona, con tanto di firma di chi la riceve per confermare il recapito della lettera. Nel caso in cui il postino non trovi nessuno in casa per recapitare la raccomandata, deve lasciare un avviso di passaggio e lasciare un foglio con il codice identificativo della raccomandata da ritirare presso l’ufficio postale competente. Questo si traduce nella necessità del ricevente di andare all’ufficio postale con il codice identificativo per chiedere la raccomandata.

    Normalmente chi riceve la raccomandata capisce chi l’ha inviata dal nominativo sulla lettera stessa. Tuttavia per qualcuno, magari che sta aspettando una comunicazione particolarmente importante, potrebbe essere conveniente sapere già di chi ha inviato la raccomandata prima di andare all’ufficio postale. Come è possibile? Il trucco sta nel controllare l’avviso di giacenza che il postino ci ha lasciato quando non ha trovato nessuno a ricevere la raccomandata. In particolare, il mittente della raccomandata può essere dedotto dai codici presenti nell’avviso di giacenza. Da notare, tuttavia, come questo trucco sia applicabile soltanto se la raccomandata è stata inviata tramite il servizio di posta di Poste Italiane. Con qualunque altro servizio postale il metodo non può funzionare perché i codici sono diversi.

    I codici di riconoscimento delle raccomandate per Poste Italiane

    Il codice che ci interessa si trova nei pressi del codice a barre sull’avviso di giacenza. Si tratta di un codice numerico di cui, tuttavia, ai fini della nostra ricerca ci interessano soltanto le prima 2 o 3 cifre. Queste cifre identificano il tipo di raccomandata indicata.

    I numeri 12, 13, 14, 15, 151, 152, 1513, 1514 e 1515 identificano una raccomandata semplice.

    I numeri 75, 76, 77, 78 e 79 indicano, invece una multa, la notifica di un atto giudiziario o una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    I primi 3 o 4 numeri sul codice numerico dell’avviso di giacenza, quindi, bastano e avanzano per capire il contenuto della raccomandata. Considerando che si tratta di comunicazioni ufficiali nella stragrande maggioranza dei casi, non serve un grande intuito per capire immediatamente il mittente della raccomandata dal fine della lettera stessa.

    I codici identificativi

    Ecco una rapida lista di tutti i codici identificativi che potreste trovare su una raccomandata:

    I numeri 608 e 609 rappresentano comunicazioni da parte di un ente pubblico;

    I numeri 612, 614 e 0693 indicano una comunicazione di Poste Italiane;

    I numeri 613 e 615 sono associati all’Agenzia delle Entrate e potrebbero contenere una notifica, una multa o un’imposta da pagare;

    I numeri 665 e 616 identificano un avviso di mancato pagamento del bollo auto o comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per una verifica sulla dichiarazione dei redditi;

    I numeri 648, 649 e 669 rappresentano le richieste e i solleciti di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate;

    I numeri 63, 65, 630 e 650 rappresentano le comunicazioni da parte dell’INPS;

    Il numero 668, infine, è per le multe autostradali, gli avvisi di sfratto, ma anche di richiesta di presenza in tribunale come testimone.


    Fonte:WEB

    Saluti,sean69!!
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    CITAZIONE (Servinci @ 30/1/2023, 09:05) 
    buongiorno, ma avete salvato l'archivio del 19/01/2023 e non del 28/01/2023

    Buongiorno a te..corretto link..grazie per la segnalazione..
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    metodofingenn



    Salve,oggi vi presento un metodo sull'Ambo Spia 44-88 sulla ruota di Cagliari: ogni volta che questo Ambo esce a Cagliari, andremo a giocare una terzina per Ambo e Terno sulle ruote di Cagliari e Palermo.

    Ecco il procedimento:

    Ambo Spia da cercare su Cagliari = 44-88
    Come Ricavare la Terzina = 2° estratto di Cagliari + fissi 14-24-49
    Ruote dove giocare la Previsione = Cagliari - Palermo

    Colpi di Gioco = 13

    Casi Esaminati dal 11/06/2003 = 8

    Casi Positivi = 8

    Casi in corso = 1



    Ecco la Statistica del Metodo :


    CITAZIONE
    ================================================================= Caso n°1
    11.06.2003 Ca 43.67.88.49.44 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[67]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    mer 11.06.2003 [7242]
    G 1: AT 81.01.26 Ca Pa 13/13
    A 01.81 su Ca 5° colpo [7247/28.06.2003]

    ================================================================= Caso n°2
    25.10.2003 Ca 77.44.88.11.52 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[44]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    sab 25.10.2003 [7281]
    G 1: AT 58.68.03 Ca Pa 13/13
    A 03.58.68 su Ca 9° colpo [7290/26.11.2003]
    T 03.58.68 su Ca 9° colpo [7290/26.11.2003]

    ================================================================= Caso n°3
    02.02.2008 Ca 44.64.71.88.68 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[64]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    sab 02.02.2008 [7864]
    G 1: AT 78.88.23 Ca Pa 13/13
    A 88.78 su Pa 8° colpo [7872/21.02.2008]

    ================================================================= Caso n°4
    20.04.2013 Ca 60.44.88.48.08 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[44]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    sab 20.04.2013 [8680]
    G 1: AT 58.68.03 Ca Pa 13/13
    A 68.58 su Pa 3° colpo [8683/27.04.2013]
    A 58.03 su Ca 6° colpo [8686/04.05.2013]

    ================================================================= Caso n°5
    02.10.2014 Ca 44.62.87.51.88 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[62]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    gio 02.10.2014 [8907]
    G 1: AT 76.86.21 Ca Pa 13/13
    A 76.21 su Pa 7° colpo [8914/18.10.2014]

    ================================================================= Caso n°6
    18.07.2015 Ca 44.06.89.28.88 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[6]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    sab 18.07.2015 [9031]
    G 1: AT 20.30.55 Ca Pa 13/13
    A 55.20 su Ca 2° colpo [9033/23.07.2015]

    ================================================================= Caso n°7
    29.12.2016 Ca 81.44.88.15.39 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[44]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    gio 29.12.2016 [9258]
    G 1: AT 58.68.03 Ca Pa 13/13
    A 03.58 su Pa 7° colpo [9265/14.01.2017]

    ================================================================= Caso n°8
    14.05.2022 Ca 64.84.44.20.88 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[84]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    sab 14.05.2022 [10081]
    G 1: AT 08.18.43 Ca Pa 13/13
    A 08.43 su Ca 4° colpo [10085/24.05.2022]

    ================================================================= Caso n°9
    28.01.2023 Ca 14.88.60.89.44 Ambo Spia 44.88
    Sommiamo 14,24,49 al 2^ estr. di Ca[88]
    Giochiamo su Ca e Pa per 13 colpi
    sab 28.01.2023 [10192]
    G 1: AT 12.22.47 Ca Pa 0/13
    i.c. (13 colpi)

    Previsione in corso dal 28/01/2023

    Cagliari-Palermo

    12-22-47

    ( per Ambo e Terno)



    Ecco il Listato L8+ :

    Sub main()
    Dim rt(1),nu(2),ru(2),n3(3),ptt(3),rtt(1),rut(1)
    ptt(2)=1 : ptt(3)=1
    rtt(1)=11 : rut(1)=12

    aa=InputBox("Digita Ambo Spia (separato da un punto)","AMBO SPIA","44.88")
    aa="0."&aa
    s=Split(aa,".")
    nu(1)=CInt(s(1)) : nu(2)=CInt(s(2))

    r1=CInt(InputBox ("Su che Ruota è uscito l'Ambo?","RUOTA",2))
    rt(1)=r1

    rr=InputBox ("Digita le due ruote dove giocare la terzina(1=BA,2=CA...12=NZ)","RUOTE GIOCO","2.7")
    rr="0."&rr
    q=Split(rr,".")
    ru(1)=CInt (q(1)) : ru(2)=CInt (q(2))

    ts=CInt (InputBox ("Vuoi il gioco a TUTTE ? (1=SI ; 0=NO)","TUTTE",0))

    clp=CInt (InputBox ("Per quanti colpi di gioco?","COLPI di GIOCO",13))

    ww=InputBox ("Digita la Posizione e la Ruota su cui applicare i fissi sommativi!(ES: 1.7= 1^estr.di PA)","POS.-RUOTA","2.2")
    ww="0."&ww
    y=Split(ww,".")
    p=CInt (y(1)) : r=CInt (y(2))

    ff=InputBox ("Digita i 3 Fissi da sommare all'estratto scelto","FISSI","14.24.49")
    ff="0."&ff
    h=Split(ff,".")
    f1=CInt (h(1)) : f2=CInt (h(2)) : f3=CInt (h(3))

    co=0
    For es=7241 To EstrazioneFin 'qui' inserire da che estrazione vogliamo controllare
    Messaggio es
    If SerieFreq (es,es,nu,rt,2)>0 Then
    co=co+1
    a=Estratto (es,r,p)
    n3(1)=Fuori90(a+f1) : n3(2)=Fuori90(a+f2) : n3(3)=Fuori90(a+f3)
    Scrivi String (65,"=")&" Caso n°"&co
    Scrivi DataEstrazione (es)&" "& SiglaRuota (rt(1))&" "& StringaEstratti (es,rt(1))&" Ambo Spia "& StringaNumeri (nu)
    Scrivi "Sommiamo "&f1&","&f2&","&f3&" al "&p&"^ estr. di "& SiglaRuota (r)&"["&a&"]"
    Scrivi "Giochiamo su "& SiglaRuota (ru(1))&" e "& SiglaRuota (ru(2))&" per "&clp&" colpi"
    ImpostaGiocata 1,n3,ru,ptt,clp
    If ts=1 Then
    'ImpostaGiocata 2,n3,rtt,ptt,clp ' se vogliamo giocare a tutte togliere apice
    'ImpostaGiocata 3,n3,rut,ptt,clp ' se vogliamo giocare sulla Nazionale togliere apice
    End If
    Gioca es
    End If
    Next
    ScriviResoconto

    End Sub


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    Edited by sean69 - 17/2/2023, 09:02
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    Archivi Aggiornati



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    Salve a tutti

    Aggiunti Archivi Ciclometria 2.0.1 di Fiacco e Ruotolo..

    Ripristinati gli archivi di SpyHunter( Grazie all'utente zico11)/CicloLotto e Lotto Sesto Senso..

    Sperando di fare cortesia gradita



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    Qui trovate i vari programmi lotto(con descrizione e Link download):

    https://illottodisean69.forumfree.it/?f=8788292



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    Edited by sean69 - 30/1/2023, 10:08
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    Punteggio invalidità civile: le tabelle..



    Quando se ne ha diritto, come si chiede e quali agevolazioni. Patologia per patologia, tutte le percentuali di invalidità.

    Per invalidità civile si intende la difficoltà di svolgere alcune azioni della vita quotidiana a causa di una malattia o di un deficit fisico, psichico o intellettivo. Problemi, quindi, che riducono o annientano la capacità lavorativa di un individuo. L’Inps riconosce questo stato dopo i dovuti accertamenti di un’apposita commissione medica ed eroga delle prestazioni socioassistenziali in base ad un punteggio di invalidità civile attribuito in base alle condizioni del soggetto. Esistono, infatti, delle tabelle in cui ogni patologia considerata invalidante ha una percentuale di riduzione della capacità lavorativa e, in base a quei valori, vengono erogate le prestazioni.

    Questo significa che non tutte le malattie danno diritto al riconoscimento dell’invalidità e, quindi, ai relativi benefici: occorre consultare le tabelle con il punteggio dell’invalidità civile per sapere se alla patologia diagnosticata dal tuo medico o da uno specialista viene attribuita una certa percentuale.

    Le tabelle sono suddivise per tipo di patologia, cioè se si tratta di un deficit che interessa l’apparato cardiocircolatorio, quello respiratorio, il sistema nervoso, l’apparato digerente, ecc. Ciascuno contiene le singole malattie a cui si attribuisce la percentuale di invalidità. Affinché la patologia dia diritto ad un beneficio, il punteggio deve essere di almeno un terzo, cioè del 33%. Sotto questa percentuale, non sono previste delle agevolazioni.

    Entriamo nel dettaglio del punteggio per l’invalidità civile e, di seguito, riportiamo le tabelle con le percentuali di tutte le patologie.

    Indice

    1 Invalidità civile: a chi viene riconosciuta?
    2 Invalidità civile: come viene riconosciuta?
    2.1 Il certificato medico
    2.2 L’invio della domanda all’Inps
    2.3 La visita medica
    2.4 Il giudizio della commissione
    3 Invalidità civile: a che cosa dà diritto?
    4 Invalidità civile: le tabelle
    4.1 Punteggi apparato cardiocircolatorio
    4.2 Punteggi apparato respiratorio
    4.3 Punteggi apparato digerente
    4.4 Punteggi apparato urinario
    4.5 Punteggi apparato endocrino
    4.6 Punteggi apparato locomotore (arti inferiori)
    4.7 Punteggi apparato locomotore (arti superiori)
    4.8 Punteggi apparato locomotore (rachide)
    4.9 Punteggi sistema nervoso centrale
    4.10 Punteggi sistema nervoso periferico
    4.11 Punteggi apparato psichico
    4.12 Punteggi apparato uditivo
    4.13 Punteggi apparato vestibolare
    4.14 Punteggi apparato visivo
    4.15 Punteggi apparato olfattorio
    4.16 Punteggi apparato fisiognomico
    4.17 Punteggi apparato fonatorio
    4.18 Punteggi apparato stomatognatico
    4.19 Punteggi apparato riproduttivo
    4.20 Punteggi patologie congenite o malformative
    4.21 Punteggi patologie immunitarie
    4.22 Punteggi patologie neoplastiche (tumori)
    4.23 Punteggi patologie sistemiche

    Invalidità civile: a chi viene riconosciuta?

    Come abbiamo appena accennato, il primo requisito per beneficiare delle agevolazioni legate all’invalidità civile è quella di avere una percentuale attribuita alla propria patologia di almeno il 33%.

    Tale punteggio, dunque, deve:

    compromettere la normale capacità lavorativa nei soggetti tra 18 anni e 67 anni;
    rendere il soggetto incapace di svolgere le normali attività della vita quotidiana tipiche della sua età se non rientra nella fascia appena descritta.
    Significa che se si ha meno di 18 anni o più di 67 anni, è possibile chiedere il riconoscimento dell’invalidità civile solo se ci sono delle difficoltà a svolgere le attività proprie di quell’età, come può essere la normale deambulazione.

    Invalidità civile: come viene riconosciuta?
    Affinché venga riconosciuto il punteggio di invalidità civile contenuto in una delle tabelle dell’Inps, bisogna seguire questa procedura.

    Il certificato medico

    La prima cosa da fare è rivolgersi al proprio medico curante o ad un medico abilitato alla compilazione online del certificato introduttivo che attesta la natura della patologia invalidante.

    L’attestato riporta, inoltre:

    dati anagrafici del paziente;
    il suo codice fiscale;
    il numero della sua tessera sanitaria;
    i codici nosologici internazionali, cioè quelli riconosciuti nella classificazione delle patologie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici, ecc.;
    eventuali malattie oncologiche in atto.
    Una volta compilato, il certificato deve essere inviato telematicamente dal medico all’Inps, il quale attribuisce in automatico grazie al sistema informatizzato un codice identificativo alla pratica. La validità del certificato è di 90 giorni. Se entro quel lasso di tempo non viene abbinato ad una domanda di invalidità civile, scade e va richiesto di nuovo.



    Il paziente, dunque, riceve dal medico:

    l’attestato di trasmissione del certificato;
    la copia originale del certificato, firmata dal medico;
    l’eventuale certificato di non trasportabilità del paziente nel caso in cui sia necessaria la visita medica a domicilio.
    L’invio della domanda all’Inps
    Con il certificato medico in mano, è possibile inviare telematicamente all’Inps la domanda di invalidità civile. Ciò sarà possibile:

    utilizzando il proprio codice Pin rilasciato dall’Inps;
    attraverso il sistema di identità digitale Spid;
    tramite un patronato o un ente abilitato.
    Inviata la domanda, l’interessato riceve una ricevuta con un numero di protocollo e la data in cui è stata presentata la richiesta.

    La visita medica

    L’Inps inoltra online la domanda di invalidità civile all’Asl competente per territorio. Di norma, entro 30 giorni dall’invio della richiesta, il paziente viene convocato dall’Azienda sanitaria locale per la visita medica di accertamento che stabilisca l’eventuale punteggio secondo le tabelle. Se è stata riscontrata una patologia oncologica, la visita viene fissata entro 15 giorni.



    Se, invece, è stata richiesta dal medico curante che la visita avvenga a domicilio, entro 5 giorni viene comunicata la data e l’ora in cui avverrà l’accertamento a casa del paziente.

    Al momento della visita occorre avere in mano:

    documento di identità;
    codice fiscale (tessera sanitaria);
    certificato medico in originale;
    documentazione sanitaria (esiti di esami o visite precedenti).
    Nel caso in cui non sia possibile rispettare da data fissata dalla commissione, si può chiedere di spostare il giorno tramite il servizio online dell’Inps appositamente dedicato. Ma se il paziente non si presenta senza preavviso, viene convocato di nuovo e, se nemmeno questa volta si reca all’appuntamento, la domanda di invalidità perde efficacia.

    Il giudizio della commissione

    I medici che compongono la commissione assegnano durante la visita di accertamento un punteggio ad ogni sintomo dichiarato dal paziente e, in base ai punteggi, stabilisce la percentuale di invalidità civile.
    Il verbale viene inviato all’Inps. Se il giudizio viene preso all’unanimità, entro 120 giorni dalla visita l’interessato riceve una risposta via raccomandata a/r o via e-mail. In caso contrario, la pratica viene sospesa e la commissione chiede ulteriore documentazione sanitaria per approfondire il caso.
    In caso di esito positivo e se ci sono i presupposti per riconoscere delle agevolazioni economiche, si attiva la procedura amministrativa per il pagamento delle prestazioni.

    Invalidità civile: a che cosa dà diritto?

    Come abbiamo spiegato, il diritto ad una prestazione socioassistenziale o economica da parte dell’Inps dipende dal punteggio relativo all’invalidità civile riconosciuto dalle tabelle ufficiali.

    Si parte, come detto, dal 33%, cioè dalla riduzione di un terzo della capacità lavorativa. Dà diritto ad essere riconosciuto invalido civile e a ricevere gratuitamente dal servizio sanitario nazionale aiuti e protesi, come ad esempio un respiratore notturno per chi soffre di apnee ostruttive del sonno.



    Dal 45% di invalidità si ha il diritto ad essere iscritti nelle liste dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, istituite presso i Centri per l’impiego. In questo modo, si ha la possibilità di essere chiamati a svolgere delle attività più adeguate alle proprie condizioni.

    Il 50% consente di avere dei congedi per cure mediche, purché siano previsti dal contratto nazionale collettivo del settore in cui si opera.

    L’invalidità di almeno il 66% dà il diritto all’esenzione dal ticket sanitario per visite o esami legati alla patologia.

    Dal 74% di invalidità si ottiene l’assegno mensile, il cui importo varia a seconda del reddito.

    Infine, se si arriva al 100% di invalidità si ottiene:

    la pensione di inabilità, il cui importo varia se si percepisce una rendita oppure si è ricoverati in una struttura pubblica, nel cui caso l’ammontare dell’assegno scende al 50%;
    l’assegno di accompagnamento, nel caso in cui il paziente non riesca a deambulare in modo autonomo o non sia in grado di svolgere le normali attività della vita quotidiana.


    Invalidità civile: le tabelle

    Come abbiamo spiegato, alle prestazioni per invalidità civile si arriva grazie ad un punteggio in percentuale che viene assegnato in base a delle tabelle ministeriali.

    Come vedrai in seguito, queste tabelle indicano, a seconda delle patologie, un valore fisso oppure un valore minimo e massimo, variabile a seconda dello stadio della malattia.

    Punteggi apparato cardiocircolatorio
    Ecco i punteggi:

    Angina pectoris stabile: 60;
    Aritmie gravi con pace-maker non applicabile: 100;
    Cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi: 25;
    Cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi: 35;
    Stenosi congenita della polmonare grave (III classe NYHA: da 71 a 80;
    Stenosi o coartazione aortica congenita moderata (II classe NYHA): 50;
    Stenosi o coartazione aortica congenita serrata (III classe NYHA): 75;
    Miocardite o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA): da 21 a 30;
    Miocardite o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA): da 41 a 50;
    Miocardite o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe NYHA): da 71 a 80;
    Miocardite o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (IV classe NYHA): 100;
    Coronaropatia lieve (I classe NYHA): da 11 a 20;
    Coronaropatia moderata (IUI classe NYHA): da 41 a 50;
    Coronaropatia grave (III classe NYHA): da 71 a 80;
    Coronaropatia gravissima (IV classe NYHA): 100;
    Stenosi congenita della polmonare moderata (II classe NYHA): da 31 a 40;
    Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza fissa: da 31 a 40;
    Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza variabile secondo esigenze fisiologiche: da 21 a 30;
    Trapianto cardiaco in assenza di complicanze: da 71 a 80.


    Punteggi apparato respiratorio
    I punteggi sono i seguenti:

    Asma allergico estrinseco: da 21 a 30;
    Asma intrinseco: 35;
    Enfisema lobare congenito: 11;
    Rinite cronica atrofica: da 1 a 10;
    Rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale: da 11 a 20;
    Rinite cronica vasomotoria o allergica: da 1 a 10;
    Sinusite cronica con reperto radiologico significativamente positivo: 15;
    Tubercolosi con esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve: da 11 a 20;
    Tubercolosi con esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria moderata: da 41 a 50;
    Tubercolosi con esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria grave: da 81 a 90;
    Tubercolosi con esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria e dispnea a riposo: 100;
    Bilobectomia: 61;
    Bronchiectasia acquisita: 35;
    Bronchiectasia congenita: da 21 a 30;
    Bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi: 80;
    Bronchite asmatica cronica: 45;
    Cisti broncogene o polmonari congenite: da 31 a 40;
    Fibrosi polmonare interstiziale diffusa idiopatica: 95;
    Ipoplasia o aplasia polmonare congenita monolaterale: da 41 a 50;
    Malattia polmonare ostruttiva cronica con prevalente bronchite: 75;
    Malattia polmonare ostruttiva cronica con prevalente enfisema: 65;
    Pneumonectomia: 45;
    Pneumonectomia con insufficienza respiratoria media: 80;
    Pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave: 100;
    Sarcoidosi in trattamento: 41.


    Punteggi apparato digerente
    I punteggi sono i seguenti:

    Emorroidi: 10;
    Calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale: 21;
    Cirrosi epatica con disturbi della personalità (encefalopatia epatica intermittente): 95;
    Cirrosi epatica con ipertensione portale: da 71 a 80;
    Colecisto-digiunostomia esiti: 9;
    Colite ulcerosa (III classe): da 41 a 50;
    Colite ulcerosa (IV classe): da 61 a 70;
    Diverticolosi del colon (II classe): da 21 a 30;
    Diverticolosi del colon (III classe): da 41 a 50;
    Epatite cronica attiva: 51;
    Epatite cronica attiva autoimmune: 70;
    Epatite cronica attiva nell’infanzia: da 71 a 80;
    Esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmatica congenita: da 1 a 10;
    Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (II classe): da 21 a 30;
    Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (III classe): da 41 a 50;
    Fistola ano-rettale: 10;
    Fistola gastro-digiuno colica (II classe): da 21 a 30;
    Fistola gastro-digiuno colica (III classe): da 41 a 50;
    Fistola gastro-digiuno colica (IV classe): da 61 a 70;
    Gastroenterostomia – neostoma funzionante (II classe): da 21 a 30;
    Gastroenterostomia – neostoma funzionante (III classe): 41;
    Lobectomia epatica destra: 35;
    Ulcera gastrica o duodenale (II classe): 10;
    Ulcera gastrica o duodenale (III classe: da 21 a 30;
    Morbo di Crohn (I classe): 15;
    Morbo di Crohn (II classe): da 21 a 30;
    Morbo di Crohn (III classe): da 41 a 50;
    Morbo di Crohn (IV classe): da 61 a 70;
    Pancreatite cronica (I classe): 10;
    Pancreatite cronica (II classe): da 21 a 30;
    Pancreatite cronica (III classe): da 41 a 50;
    Pancreatite cronica (IV classe): da 61 a 70;
    Procidenza del retto: 8;
    Prolasso del retto: 5;
    Sindrome postprandiale da gastrectomia (I classe): 10;
    Sindrome postprandiale da gastrectomia (II classe): da 11 a 20;
    Ano iliaco: 41;
    Megacolon – colostomia (II classe): da 21 a 30;
    Megacolon – colostomia (III classe): da 41 a 50;
    Esofagostomia cervicale e gastrostomia: 80;
    Sindrome da malassorbimento enterogeno con compromesso stato generale: da 41 a 50.


    Punteggi apparato urinario
    I punteggi sono:

    Stenosi uretrale (due dilatazioni mensili): 25;
    Cistectomia con derivazione nel sigma: da 41 a 50;
    Cistite cronica: da 11 a 20;
    Prostatite cronica o ipertrofia prostatica: da 11 a 20;
    Ritenzione urinaria cronica con catetere a permanenza: 46;
    Ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario: 25;
    Ritenzione urinaria cronica plurisettimanale: 35;
    Megavescica: 30;
    Agenesia di un rene non complicata: 21;
    Anomalie non complicata della pelvi renale: 21;
    Duplicità o ectopia uretrale bilaterale: 41;
    Duplicità o ectopia uretrale monolaterale: 15;
    Glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve: da 61 a 70;
    Glomerulonefrite ereditaria: 100;
    Idronefrosi bilaterale: da 41 a 50;
    Ipoplasia renale bilaterale: 75;
    Ipoplasia segmentaria renale senza disturbi funzionali: 15;
    Nefrectomia con rene superstite integro: 25;
    Nefrolitiasi con necessità di dieta rigida e di almeno due controlli e/o trattamenti annuali: da 21 a 30;
    Ptosi renale bilaterale non complicata: 15;
    Rene a ferro di cavallo con calcolosi: 45;
    Rene a ferro di cavallo con idronefrosi: 55;
    Rene a ferro di cavallo non complicato: da 11 a 20;
    Rene ectopico pelvico: 11;
    Tumore di Wilms: 95;
    Rene multicistico unilaterale non complicato: 21;
    Rene policistico bilaterale: 70;
    Sindrome nefrosica con insufficienza renale grave: da 81 a 90;
    Sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve: da 31 a 40;
    Pielonefrite cronica: 30;
    Cistostomia con carattere a permanenza: da 61 a 70;
    Estrofia della vescica urinaria: 80;
    Fistola uretrale: 15;
    Cistectomia con derivazione esterna o con neovescica e scarso controllo sfinterico: da 51 a 60;
    Esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente: da 91 a 100;
    Trapianto renale: 60.

    Punteggi apparato endocrino
    Ecco i punteggi:

    Ipotiroidismo grave con ritardo mentale: 100;
    Acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali: 11;
    Nanismo ipofisario: 50;
    Obesità con indice di massa corporea tra 35 e 40 e complicanze artrosiche: da 31 a 40;
    Artropatia gottosa con grave impegno renale: da 91 a 100;
    Diabete insipido renale: 46;
    Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado (classe III): da 41 a 50;
    Diabete mellito insulino dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequente nonostante la terapia (classe III): da 51 a 60;
    Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV): da 91 a 100;
    Ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate: da 61 a 70;
    Iperparatiroidismo primario: 50;
    Ipoparatiroidismo non suscettibile di trattamento utile: da 91 a 100;
    Iposurrenalismo grave: da 91 a 100.


    Punteggi apparato locomotore (arti inferiori)
    Quali sono i punteggi? I seguenti:

    Anchilosi di anca in buona posizione: 41;
    Anchilosi in ginocchio in flessione superiore a 40°: 75;
    Anchilosi in ginocchio in flessione tra 35° e 40°: 55;
    Anchilosi di ginocchio rettilinea: da 21 a 30;
    Anchilosi tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole: 30;
    Achilosi metatarsica: 12;
    Anchilosi o rigidità del piede superiore al 70%: 14;
    Rigidità di anca superiore al 50%: 35;
    Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%: 35;
    Anchilosi sottoastragalica isolata: 11;
    Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio: 30;
    Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d’anca: da 31 a 40;
    Piede piatto bilaterale non complicato: 7;
    Piede piatto monolaterale non complicato: 4;
    Amputazione di coscia: 65;
    Amputazione di gamba senza possibilità di protesi: 60;
    Amputazione di gamba terzo medio con possibilità di protesi: 46;
    Amputazione di gamba terzo superiore: 60;
    Amputazione di ginocchio: 55;
    Amputazione tarso-metatarsica: 46;
    Disarticolazione d’anca: 85;
    Disarticolazione di ginocchio: 65;
    Emipelvectomia: 100;
    Perdita dei due alluci: 15;
    Perdita dei due piedi: 70;
    Perdita di un piede: 35.


    Punteggi apparato locomotore (arti superiori)
    Ecco quali sono i punteggi:

    Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole: 35;
    Anchilosi di gomito in posizione favorevole: 30;
    Anchilosi di polso in flessione: 30;
    Anchilosi di spalla in posizione favorevole: 30;
    Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole: 60;
    Anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70%: 35;
    Anchilosi o rigidità di mano superiore al 70%: 46;
    Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole: 25;
    Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione sfavorevole: 45;
    Anchilosi radiocarpica: 21;
    Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito: 14;
    Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale: 25;
    Amputazione 1° dito della mano: 25;
    Amputazione 2° dito della mano: 18;
    Amputazione 3° dito della mano: 14;
    Amputazione 4° dito della mano: 8;
    Amputazione 5° dito della mano: 6;
    Amputazione di avambraccio: 70;
    Amputazione di braccio: 75;
    Amputazione di spalla: 80;
    Amputazione metacarpale: 70;
    Assenza congenita dell’arto superiore: 75;
    Disarticolazione del gomito: 75;
    Disarticolazione del polso: 75;
    Disarticolazione della scapola: 80;
    Perdita anatomica o funzionale delle due mani: 100;
    Perdita arto terzo superiore o medio di braccio: 65;
    Perdita avambraccio terzo medio: 55;
    Perdita dei due pollici: 60;
    Perdita di tutte le dita della mano: 65;
    Perdita di una mano: 65.

    Punteggi apparato locomotore (rachide)
    I punteggi sono:

    Anchilosi di rachide totale: 75;
    Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione: da 61 a 70;
    Scoliosi ad una curva superiore a 40°: da 31 a 40;
    Spondiloartrite anchilopoietica: 55;
    Schisi vertebrale: 6;
    Scoliosi a più curve superiore a 60°: da 31 a 40;
    Spondilolisi: 7;
    Spondilolistesi: 12;
    Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato: da 21 a 30;
    Anchilosi rachide lombare: da 31 a 40;
    Agenesia sacro-coccigea: 80;
    Agenesia sacro-iliaca: 80.

    Punteggi sistema nervoso centrale
    I punteggi sono questi:

    Alzheimer con deliri o depressione ad esordio senile: 100;
    Acalculia: 10;
    Epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento: 20;
    Epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento: 40;
    Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento: 100;
    Epilessia generalizzata con crisi quotidiane: 100;
    Epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento: 10;
    Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento: 41;
    Epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento: da 91 a 100;
    Sindrome cerebellare: da 41 a 50;
    Sindrome cerebellare grave: da 91 a 100;
    Afasia lieve: da 21 a 30;
    Afasia media: da 61 a 70;
    Afasia grave: da 91 a 100,
    Sindrome occipitale con emianopsia controlaterale: 41 a 50;
    Sindrome parietale con emianopsia a quadrante: 20,
    Emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici: 100;
    Emiparesi grave o emiplegia (emisoma dominante): da 61 a 70;
    Emiparesi grave o emiplegia (emisoma non dominante): da 51 a 60;
    Emiparesi con emisoma dominante: da 41 a 50;
    Emiparesi con emisoma non dominante: d 31 a 40;
    Paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia: da 91 a 100;
    Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica grave: da 91 a 100;
    Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica: da 41 a 50;
    Sindrome parietale aprassia bilaterale mani: da 41 a 50;
    Microcefalia con esclusione di deficit di altre funzioni: 25;
    Idrocefalo derivato: da 31 a 40.

    Punteggi sistema nervoso periferico
    Ecco i punteggi:

    Lesione bilaterale dei nervi cranici IX-X-XI-XII con deficit grave della deglutizione, fonazione e articolazione del linguaggio: da 91 a 100;
    Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (III nervo cranico): da 21 a 30;
    Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (IV o Vi nervo cranico): da 1 a 10;
    Mielomeningocele lombare: 45;
    Atrofia muscolare cronica progressiva infantile: 95;
    Lesione non dominante del nervo sottoscapolare: da 1 a 10;
    Lesione dominante del nervo circonflesso: da 11 a 20;
    Lesione non dominante del nervo circonflesso: da 1 a 10;
    Lesione del nervo crurale: 25;
    Lesione dominante del nervo mediano al braccio: da 31 a 40;
    Lesione non dominante del nervo mediano al braccio: da 21 a 30;
    Lesione dominante del nervo mediano al polso: da 11 a 20;
    Lesione non dominante del nervo mediano al polso: da 1 a 10;
    Lesione dominante del nervo muscolo cutaneo: da 11 a 20;
    Lesione non dominante del nervo muscolo cutaneo: da 1 a 10;
    Lesione dominante del nervo radiale sopra la branca tricipitale: da 31 a 40;
    Lesione non dominante del nervo radiale sopra la branca tricipitale: da 21 a 30;
    Lesione dominante del nervo radiale sotto la branca tricipitale: da 21 a 30;
    Lesione non dominante del nervo radiale sotto la branca tricipitale: da 11 a 20;
    Lesione del nervo sciatico (tronco comune): da 21 a 30;
    Lesione del nervo sciatico popliteo esterno: 25;
    Lesione dominante del nervo sottoscapolare: da 11 a 20;
    Lesione dominante del nervo ulnare al braccio: da 21 a 30;
    Lesione non dominante del nervo ulnare al braccio: da 11 a 20;
    Lesione dominante del nervo ulnare al polo: da 11 a 20;
    Lesione non dominante del nervo ulnare al polso: da 1 a 10;
    Lesione radicolare dominante tipo Dejerine Klumpke: da 51 a 60;
    Lesione radicolare non dominante tipo Dejerine Klumpke: da 41 a 50;
    Lesione radicolare dominante tipo Erb-Duchenne: da 41 a 50;
    Lesione radicolare non dominante tipo Erb-Duchenne: da 31 a 40;
    Paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi sfinterici: 100;
    Paraparesi con deficit di forza lieve: da 31 a 40;
    Paraparesi con deficit di forza medio: da 51 a 60;
    Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia: da 41 a 50;
    Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad incontinenza sfinterica: da 71 a 80;
    Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza lieve: da 11 a 20;
    Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza medio: da 21 a 30;
    Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza lieve: da 21 a 30;
    Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza medio: da 41 a 50;
    Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza grave o plegia: da 61 a 70;
    Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza lieve: da 21 a 30;
    Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza medio: da 31 a 40;
    Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza grave o plegia: da 51 a 60;
    Tetraparesi con deficit di forza medio: da 71 a 80;
    Tetraparesi con deficit di forza grave o tetraplegia associata o meno a incontinenza sfinterica: 100,
    Sindrome della cauda equina completa con disturbi sfinterici e anestesia a sella: da 61 a 70.

    Punteggi apparato psichico
    I punteggi sono i seguenti:

    Demenza iniziale: da 61 a 70;
    Demenza grave: 100;
    Insufficienza mentale lieve: da 41 a 50;
    Insufficienza mentale media: da 61 a 70;
    Insufficienza mentale grave: da 91 a 100;
    Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria: da 11 a 20;
    Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entità: da 21 a 30;
    Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi della memoria: da 41 a 50;
    Nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: da 21 a 30;
    Nevrosi fobica ossessiva lieve: 15;
    Nevrosi fobica ossessiva grave: da 41 a 50;
    Psicosi ossessiva: da 71 a 80;
    Nevrosi isterica lieve: 15;
    Nevrosi isterica grave: da 41 a 50;
    Psicosi ossessiva: da 71 a 80;
    Nevrosi isterica lieve: 15;
    Nevrosi isterica grave: da 41 a 50;
    Sindrome delirante cronica grave con necessità di terapia continua: 100;
    Sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istinto-affettiva e diminuzione dell’attività pragmatica: da 31 a 40;
    Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo, delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale: 100;
    Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali: da 71 a 80;
    Sindrome delirante cronica: da 71 a 80;
    Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua: 100;
    Disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale: 36;
    Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale: da 51 a 60;
    Sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10;
    Sindrome depressiva endoreattiva media: 25;
    Sindrome depressiva endoreattiva grave: da 31 a 40;
    Nevrosi ansiosa: 15;
    Sindrome depressiva endogena lieve: 30;
    Sindrome depressiva endogena media: da 41 a 50;
    Sindrome depressiva endogena grave: da 71 a 80;
    Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente con disturbi di comportamento di media entità: da 21 a 30;
    Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente con gravi disturbi di comportamento: da 41 a 50;
    Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente con isolati e lievi disturbi di comportamento: da 11 a 20.

    Punteggi apparato uditivo
    I punteggi sono i seguenti:

    Acufeni permanenti o sub continui di forte intensità insorti da più di 3 anni: 2;
    Lesione dei due padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi acustica quando è necessaria: 21;
    Lesione di un padiglione auricolare che rende inapplicabile la protesi acustica quando è necessaria: 13;
    Perdita auditiva bilaterale superiore a 275 dB sull’orecchio migliore: 65;
    Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB: 5;
    Soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 dB tra due frequenze contigue: 5;
    Sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene: 80;
    Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la protesi acustica quando viene richiesta per via aerea: 16;
    Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la protesi acustica quando viene richiesta per via aerea: 11;
    Timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta per via aerea: 30;
    Rimpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta per via aerea: 15;
    Otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente: 20;
    Otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea permanente: 10;
    Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno: 11;
    Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno: 7.

    Punteggi apparato vestibolare
    I punteggi sono i seguenti:

    Sindrome vestibolare centrale: da 11 a 20;
    Sindrome vestibolare deficitaria bilaterale: da 31 a 40;
    Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale compensata: 6;
    Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata: da 21 a 30;
    Vertigine ben sistematizzata: da 1 a 10;
    Vertigine di posizione e nistagmo di posizione (otolitica posizionale): da 11 a 20;
    Vertigini in grandi casi parossistiche: da 31 a 40.
    Punteggi apparato visivo
    Ecco i punteggi:

    Anoftalmo con possibilità di applicare protesi estetica: 30;
    Anoftalmo senza possibilità di applicare protesi estetica: da 31 a 40;
    Cataratta congenita, traumatica o senile senza riduzione del visus intervento possibile: 5;
    Cecità binoculare: 100;
    Cecità monoculare: 30;
    Cecità monoculare con visus dell’occhio controlaterale superiore a 1/20 e inferiore a 3/50: da 81 a 90;
    Cecità monoculare con visus dell’occhio controlaterale superiore a 3/50 ed inferiore a 1/10 con riduzione del campo visivo di 30°: da 71 a 80;
    Cecità monoculare con visus nell’occhio controlaterale inferiore a 1/20: da 91 a 100;
    Cheratocono con possibilità di correzione con occhiali o lenti corneali: 5;
    Diplopia in posizione primaria: 25;
    Diplopia in sguardo in alto: 5;
    Diplopia in sguardo in basso: 20;
    Diplopia in sguardo laterale: 10;
    Discromatopsia congenita o acquisita: da 1 a 10;
    Emianopsia binasale: 20;
    Emianopsia bitemporale: 60;
    Emianopsia inferiore: 41;
    Emianopsia nasale: 10;
    Emianopsia omonina: 40;
    Emianopsia superiore: 10;
    Emianopsie monoculari con conservazione del visus centrale: 20;
    Emianopsie monoculari senza conservazione del visus centrale: 60;
    Malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10: 10;
    Quadrantopsie superiore e inferiore: 10;
    Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo tra 10° e 30° dal punto di fissazione di un solo occhio: 10;
    Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo tra 10° e 30° in entrambi gli occhi: da 31 a 40;
    Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in un solo occhio: 15;
    Restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in entrambi gli occhi: 80;
    Coloboma: 5;
    Corioretinite con esiti cicatriziali senza riduzione del visus o campimetrica: 5;
    Distacco di retina operato con recupero della funzione: 5;
    Ectropion palpebrale: 8;
    Entropion palpebrale: da 1 a 10;
    Glaucoma acquisito: da 11 a 20;
    Glaucoma congenito: 10;
    Occhio secco: da 1 a 10;
    Paralisi del muscolo orbicolare: da 1 a 10;
    Epifora: da 1 a 10.

    Punteggi apparato olfattorio
    Ecco quali sono i punteggi:

    Anosmia: 20;
    Iposmia a carattere cronico: 10.

    Punteggi apparato fisiognomico
    I punteggi sono:

    Cicatrici deturpanti viso: 11;
    Mutilazione grave del naso: da 11 a 20;
    Scalpo subtotale: 21;
    Scalpo totale: 35;
    Perdita o gravissima deformazione dei due padiglioni auricolari senza compromissione uditiva: 25;
    Perdita o gravissima deformazione di un solo padiglione auricolare senza compromissione uditiva: 11.

    Punteggi apparato fonatorio
    I punteggi sono i seguenti:

    Afonia completa e permanente con impedito contatto verbale: 45;
    Cordectomia monolaterale: 30;
    Disfonia cronica lieve: da 1 a 10;
    Disfonia cronica media: 11;
    Disfonia cronica grave: da 21 a 30;
    Perdita totale della lingua: da 71 a 80;
    Emilaringectomia: 35;
    Laringectomia totale: 75;
    Laringectomia totale con tracheotomia definitiva: 80.

    Punteggi apparato stomatognatico
    Ecco i punteggi:

    Anodontia: 23;
    Edentulismo parziale latero posteriore bilaterale senza possibilità di protesi: da 11 a 20;
    Edentulismo totale senza possibilità di protesi: da 21 a 30;
    Edentulismo totale con possibilità di protesi: da 11 a 20;
    Lussazione abituale dell’articolazione temporo-mandibolare: da 11 a 20;
    Macroglossia: 10;
    Malocclusione globale: da 11 a 20;
    Agenesia mascellare superiore o inferiore: 41;
    Gola lupina o cheilognatopalatoschisi: 80;
    Labbro leporino o cheiloschisi: 10;
    Olopresencefalia o sindrome di Binder: 100.

    Punteggi apparato riproduttivo
    I punteggi sono:

    Anorchidia: 20;
    Criptorchidia: 5;
    Isterectomia totale in età fertile: 25;
    Salpingectomia bilaterale in età fertile: 35;
    Mammectomia: 34.

    Punteggi patologie congenite o malformative
    Ecco i punteggi:

    Sindrome di Hartnup: 95;
    Trisomia 21 con ritardo mentale grave: 100;
    Fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica: 100;
    Sindrome di Klinefelter: 25;
    Sindrome di Turner: 41;
    Trisomia 18 o sindrome di Edwards: 100;
    Trisomia 21: 75.

    Punteggi patologie immunitarie
    Quali sono i punteggi? I seguenti:

    Anemia emolitica autoimmune: 41;
    Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni: 50;
    Gammapatia monoclonale benigna: 25;
    Linfomi linfoblastici non Hodgkin: 60;
    Lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale: da 41 a 50;
    Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4+ superiori a 500/mmc: 15;
    Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD+ inferiori a 500 mmc: da 41 a 50;
    Immunodeficienza secondaria conclamata con evidenza di infezioni opportunistiche o tumori correlati: da 91 a 100.
    Punteggi patologie neoplastiche (tumori)
    I punteggi sono:

    Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale: 11;
    Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70;
    Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante l’asportazione chirurgica: 100.

    Punteggi patologie sistemiche
    Ecco i punteggi:

    Acondroplasia: 60;
    Dermatomiosite o polimiosite: 35;
    Diabete gluco-fosfo-aminico o sindrome di Fanconi: 60;
    Morbo di Cooley o thalassemia major: 90;
    Sclerodermia con lieve compromissione viscerale: da 41 a 50;
    Poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale: da 41 a 50.

    Qui trovate il PDF dell'articolo:

    https://www.mediafire.com/file/kt9zaya20r4...abelle.pdf/file





  7. .

    R1



    TORTA SOFFICE ALL’ARANCIA E MANDORLE



    La torta all’arancia e mandorle è facile da fare, profumata e golosa, perfetta da inzuppare nel latte o nel tè e da offrire per la prima colazione o la merenda!

    INGREDIENTI:

    3 uova
    250 g. di farina 00
    100 g. di mandorle tritate
    180 ml. di succo d’arancia
    150 g. di zucchero semolato
    scorza di 2 arance biologiche
    80 ml. di olio di semi di girasole
    1 bustina di lievito per dolci vanigliato

    PROCEDIMENTO:

    Per prima cosa tritate le mandorle con un robot da cucina e mettetele da parte io ho usato quelle non pelate, grattugiate 2 arance bio dopo averle lavate e asciugate e spremetele ricavando 180 ml. di succo, tenete da parte questiingredienti e iniziato a preparare l’impasto della torta.
    Versate in una terrina larga e capiente le uova con lo zucchero e lavoratele bene con l’aiuto delle fruste elettriche fino a che sono belle spumose e schiarite, unite ora il succo d’arancia, l’olio e pian piano la farina setacciata con il lievito fino a ottenere un composto fluido e cremoso, unite per ultime le mandorle tritate e la scorza grattugiata delle arance.
    Imburrate e infarinate uno stampo da 22 cm. circa, infornate a 180 gradi in modalità statico per 30 minuti circa, a seconda del forno i tempi di cottura possono cambiare dunque vi consiglio di fare sempre la prova stecchino prima di sfornare il dolce.
    Se lo stecchino esce umido d’impasto fate cuocere ancora un po’ la torta, una volta cotta toglietela dal forno e fatela raffreddare completamente su una gratella, levatela dallo stampo delicatamente, giratela su un piatto o un vassoio e spolveratela con dell’ abbondante zucchero a velo se lo gradite e buon appetito!

    Alternativa:al posto dell'arancia e delle mandorle,fate una buonissima torta di mele..ne mettete un po' nell'impasto ed un po' sopra come guarnizione..non ve ne pentirete..


    Saluti,sean69!!


  8. .
    Ciao prova cosi': (l'esempio e' per l8+ ma va bene anche per visual lotto 5)

    Clicca con tasto destro del mouse su icona di l8 su desktop e clicca su proprieta':


    jpg



    Nella nuona finestra che si presenta,clicca su Compatibilta':

    jpg



    Poi mette spunta su "Esegui il programma in modalita' compatibilita' per" e spunta anche " Esegui questo programma come Amministartore":

    jpg



    Scegli una delle varie opzioni,una alla volta,e dai sempre OK e poi Applica:

    jpg



    Ogni volta che scegli un opzione e la confermi,prova ad aprire l8 e vedi se si aggiorna..prova e fammi sapere..a me ha funzionato..Visual Lotto 7 e' ( od era ) a pagamento..per quello non posso aiutarti
  9. .

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    LAVAGNA_PROGRAMMI_LOTTO_nuova_0




    Archivi Aggiornati



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    Salve a tutti

    Aggiunti Archivi Ciclometria 2.0.1 di Fiacco e Ruotolo..

    Ripristinati gli archivi di SpyHunter( Grazie all'utente zico11)/CicloLotto e Lotto Sesto Senso..

    Sperando di fare cortesia gradita



    2400_1


    carabinieri1_0



    Qui trovate i vari programmi lotto(con descrizione e Link download):

    https://illottodisean69.forumfree.it/?f=8788292



    Aggiornamenti Archivi al 21 Gennaio 2023



    Qui trovate tutti gli archivi in un unico file:



    https://download1338.mediafire.com/vtldrln...ennaio+2023.rar

    Un saluto sperando di aver regalato un sorriso. :2hh3czb:



    Studia il passato se vuoi prevedere il futuro




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  10. .

    ISEE-768x404



    ATTESTAZIONE ISEE GIA' PRESENTATA, COME SCARICARLA ONLINE




    L’attestazione ISEE viene emessa dall’INPS qualche giorno dopo aver inoltrato la DSU. Se l’utente è in possesso delle credenziali può scaricarla dal sito INPS, anche se ha presentato la DSU tramite CAF.

    Scaricare l’attestazione ISEE dal sito e dall’APP INPS Mobile.
    L’attestazione ISEE è un documento che rilascia INPS, e attesta la validità della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Si tratta di un riepilogo delle notizie di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie per individuare la situazione economica del nucleo familiare. Il documento serve per richiedere prestazioni sociali ed economiche. La dichiarazione ISEE dura per tutto l’anno civile e scade ogni 31 Dicembre a prescindere da quando viene inoltrata. L’ISEE corrente invece scade dopo 6 mesi dall’invio.


    Se non avete compilato la DSU online, ma vi siete avvalsi dell’aiuto di un patronato o CAF, potete comunque consultare l’attestazione ISEE tramite il sito dell’INPS. Questo può essere fatto solo se avete i codici di accesso SPID/CNS/CIE. In nessun caso un operatore del call center INPS potrà vedere il vostro ISEE.

    Per scaricare l’ISEE dal sito INPS dovete seguire i passaggi da www.inps.it – Prestazioni e Servizi – Tutti i Servizi – ISEE post riforma 2015:

    https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx

    Per entrare nella HOME ISEE cliccare sulla voce Ricerca Avanzata nel quadro Consultazione in basso a sinistra:

    isee1isee2

    Dopo L'autenticazione:

    autenticazione



    In questa pagina potete eseguire la ricerca inserendo il codice fiscale o il numero di protocollo della DSU (INPSISEE2022…….-00). Cliccate su Avvia Ricerca


    avvia_ricerca



    Potrete consultare le DSU in corso di validità, ovvero quelle non scadute e attestate dall’INPS. Se invece dovete scaricare attestazioni DSU scadute, rettificate, contestate, integrate, annullate e non attestabili cliccate sul tasto arancio.

    risultato






    Inoltre sulla destra potete scaricare in formato PDF :

    - La DSU
    - Attestazione ISEE
    - Ricevuta di Presentazione


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    Seguendo questo percorso potete scaricare l’attestazione per tutti i tipi di ISEE:

    ISEE MINORENNI
    L’ISEE Minorenni si applica alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni o a famiglie con minorenni

    ISEE UNIVERSITÀ
    L’ISEE Università si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

    ISEE SOCIO SANITARIO E ISEE DOTTORATO DI RICERCA
    L’ISEE Socio sanitario e corsi di dottorato si applica a:

    prestazioni socio sanitarie non residenziali a favore delle persone over 18, ad esempio assistenza domiciliare per le
    persone con disabilità
    corsi di dottorato di ricerca
    Nota: in tutti i casi, è lasciata facoltà al cittadino di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello.

    ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE
    L’ISEE Socio sanitario residenze si applica alle prestazioni residenziali a favore di persone over 18 (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette)
    Nota: per tale indicatore, è lasciata facoltà al cittadino di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario.


    Scaricare l’attestazione ISEE dall’APP INPS Mobile



    Per scaricare l’attestazione ISEE dall’APP INPS Mobile dovete prima di tutto scaricare l’APP dell’INPS disponibile sia per sistema Android che per IOS. Una volta installata l’APP INPS MOBILE sul vostro cellulare dovrete seguire il percorso indicato di seguito.

    mobile




    Fonte:WEB

    Saluti,sean69!!
  11. .

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    Legge 104: la guida completa





    L’ordinamento giuridico nostrano sancisce a livello costituzionale l’importanza dell’uomo come individuo sociale. L’art. 3 della Carta fondamentale recita, infatti: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…".

    Questo dettame Costituzionale deve tradursi in norme statali che, avendo l’alto fine di realizzare quell’uguaglianza, aiutino gli individui portatori di minorazioni garantendogli - ad ogni effetto di legge - parità di diritti e dignità sociale.

    Sommario

    1. Che cos’è la Legge 104?
    2. Le finalità delle Legge 104
    3. Chi può usufruire della Legge 104?
    4. I requisiti per accedere alla Legge 104
    5. Legge 104: come funziona?
    6. La visita dinanzi alla Commissione medica
    7. Le agevolazioni previste dalla Legge 104
    8. Quali sono i permessi previsti dalla Legge 104?
    9. Precisazioni sui permessi
    10. I requisiti per ottenere i permessi
    11. Legge 104: solo una persona può accedere ai permessi per il familiare?
    12. Permessi per assistere più soggetti disabili
    13. Come richiedere i permessi e i benefici previsti dalla Legge 104? Che documentazione presentare?
    14. Il preavviso da dare al datore di lavoro
    15. Il congedo straordinario di cui alla Legge 104
    16. Agevolazioni per l’acquisto di veicoli
    17. Le spese mediche: detrazioni e deduzioni
    18. Legge 104 e pensione anticipata


    1. Che cos’è la Legge 104?

    Con il temine “Legge 104” si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per dettare, all’interno dell’ordinamento, i principi generali inerenti “diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art.2 L.n.104/1992).

    La norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia all’individuo disabile, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.

    2. Le finalità delle Legge 104

    Le precipue finalità della legge 104 sono indicate a chiare lettere nell’art. 1 della normativa, e sono orientate:

    al garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;
    prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici - patrimoniali;
    perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;
    predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile.
    L’integrazione promossa dalla normativa riguarda in maniera trasversale ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture e ancora dall’ambito sanitario a quello sportivo, passando per il fondamentale ambito dell’istruzione e della ricerca scolastica e universitaria.

    3. Chi può usufruire della Legge 104?

    La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili; il legislatore ha cristallizzato nell’art.3 cosa si intende per persona handicappata: “colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”.

    La disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in debita considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell’unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch’essi fruitori delle misure previste della legge 104.

    4. I requisiti per accedere alla Legge 104

    Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1 dell’art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione può richiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell’handicap. Menzione a parte merita invece la c.d. “situazione di gravità” prevista dal comma 3 dell’art.3, il quale recita: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”; gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

    La legge, infine, si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente dimorati in Italia, anche se stranieri o apolidi.

    5. Legge 104: come funziona?

    Le tutele e i diritti previsti dalla Legge 104 passano attraverso l’accertamento delle minorazioni, cui si faceva riferimento nei paragrafi precedenti, accertamenti effettuati dalle apposite commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali ASL integrate dall’operatore sociale e dall’esperto medico in base al caso da esaminare.

    L’iter procedurale prevede in primo luogo che il proprio medico di base (c.d. medico curante o di famiglia) predisponga il certificato medico introduttivo:

    a tal proposito compila un predisposto modello (cod.SS3) nel quale certifica la disabilità del soggetto per il quale si fa domanda, elencando tutte le patologie che lo riguardano.
    invia telematicamente all’INPS il documento utilizzando l’apposito portale del sito www.inps.it
    Successivamente l’interessato deve procedere ad inoltrare domanda per “accertamento dell’handicap” quale requisito sanitario che dà diritto poi alle agevolazioni della Legge 104; la presentazione deve avvenire sempre in maniera telematica:

    mediante l’apposito portale dell’INPS denominato “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” (questa modalità è direttamente fruibile dal cittadino che però sovente si rivolge ad enti di patronato abilitati a sbrigare le medesime pratiche).
    Contact Center – chiamando da rete fissa al numero 803164 gratuito riservato all’utenza e darete mobile al numero 06164164
    Una volta presentata la domanda, nei successivi 30 giorni – 15 per patologie oncologiche- il richiedente sarà convocato a visita mediante raccomandata a/r; la visita si svolgerà dinanzi alla ridetta commissione medica della ASL, qui ci si recherà muniti di documento d’identità valido, del certificato del medico curante e di tutta la certificazione medica in proprio possesso.

    6. La visita dinanzi alla Commissione medica

    All’esito della visita ed esaminate le carte, la Commissione è chiamata a decretare o meno lo stato di disabilità; il riconoscimento di tale stato può essere:

    definitivo, qualora il quadro patologico sia irreversibile o addirittura ingravescente e non vi saranno future visite di revisione
    tale da poter essere sottoposto a revisione (con nuova e successiva chiamata a visita) ad una certa data.
    Terminata la vista viene redatto il verbale con cui la commissione si pronuncia circa la domanda, tale verbale verrà inviato dall’INPS al richiedente e in caso di diniego del requisito sanitario questi potrà presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.

    La disciplina contenuta nel D.l. n.324/1993 al comma 3- bis stabilisce: “La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda”, se ne deduce che anche il certificato inviato dal medico curante perde efficacia dopo questo lasso di tempo.

    Se la commissione non si pronuncia entro i primi 45 giorni dalla presentazione della domanda, nei casi in cui si chieda il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità - al solo fine di ottenere le agevolazioni ed i permessi (lavorativi) previsti dagli art. 21 e 33 della legge 104 e art.42 del D.lgs. n. 151/2001 - gli accertamenti “sono effettuati, in via provvisoria…da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato…L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione” (art. 2 comma 2 e 3 del D.l. n.324/1993).

    7. Le agevolazioni previste dalla Legge 104

    L’integrazione quale fulcro della legge 104 passa attraverso vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabili; la normativa quadro dettata dal legislatore individua le linee guida:

    per l’integrazione scolastica a garanzia di un’efficiente educazione e istruzione delle persone disabili (art.12-17)
    per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 18-22)
    per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art.23-29)
    per facilitare l’assistenza al disabile (art 33)
    I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l’acquisto di veicoli.

    Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario verificare sempre la certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medica ASL competente. Può usufruirne il disabile in prima persona, ma anche il familiare cui quest’ultimo sia fiscalmente a carico.

    8. Quali sono i permessi previsti dalla Legge 104?

    Menzione speciale tra le agevolazioni deve farsi per i “permessi retribuiti”; previsti dall’art.33 al comma 3 della Legge 104 essi consistono nel permesso, retribuito sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, di astenersi da lavoro.

    L’ottenimento di questa agevolazione è tuttavia riconosciuta solo a determinati soggetti ed in presenza di alcuni requisiti, difatti possono fruire dei permessi secondo quanto stabilito all’art.33 comma 3:

    in prima persona coloro che disabili siano affetti da handicap in situazione di gravità
    per assistere un portatore di handicap:

    i familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi
    i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).
    In merito alle persone che assistono il disabile, una grande conquista sociale è stata possibile dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà (L.n.76/2016); mediante anche la pronuncia delle Corte costituzionale con sentenza n.213/2016 si è concretizzata la possibilità di equiparare la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile alle più conosciute figure familiari o parentali del disabile (coniuge, parenti, affini).

    L’art.33 offre anche contezza della misura dei permessi, stando alla norma ed aiutati dai chiarimenti che l’INPS fornisce sul proprio sito, si evince infatti che il lavoratore disabile in situazione di gravità, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:

    2 ore di permesso giornaliero
    3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
    I genitori biologici o adottivi/affidatari, di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all’età del figlio, se questi ha meno di tre anni, possono - sempre in maniera alternativa- beneficiare di:

    2 ore di permesso giornaliero
    3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
    prolungamento del congedo parentale;
    se invece l’età del figlio disabili in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore:

    3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
    prolungamento del congedo parentale.
    il coniuge (o parte dell’unione civile o convivente di fatto), i parenti e affini di persone disabili in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni possono fruire di:

    3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

    9. Precisazioni sui permessi

    Alcune precisazioni circa i permessi retribuiti sono doverose, innanzitutto in merito alle due ore di permesso deve considerarsi come base di riferimento l’orario lavorativo giornaliero superiore o pari a 6 ore, in caso di giornata lavorativa con meno di 6 ore il permesso si riduce ad un'ora.

    Quando si usufruisce del prolungamento del congedo parentale, vi è il diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo.

    Ancora, l’INPS con il messaggio n. 16866/2007 chiarendo e richiamando un suo precedente messaggio -il n.15995/2007- pone l’attenzione su di un limite mensile, in altri termini un tetto orario massimo da non superare, qualora i 3 giorni di permesso vengano utilizzati in maniera frazionata. Tale limite spiega l’istituto, è calcolabile “dividendo l’orario normale di lavoro settimanale per il numero dei giorni lavorativi settimanali, il tutto moltiplicato per 3; il risultato equivarrà alle ore mensili fruibili. Dunque, considerando per ipotesi una settimana lavorativa di 40 ore spalmate su 5 giorni, un lavoratore, potrà beneficiare al massimo, mensilmente, di 24 ore di permesso; a titolo di esempio numericamente l’operazione sarebbe:

    (40/5) x 3 = 24 .
    Altro aspetto importante: “Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare” (circ. INPS n.199/1997)

    10. I requisiti per ottenere i permessi

    A supporto della domanda per ottenere i permessi retribuiti e per il buon esito della stessa, c’è bisogno di alcuni requisiti fondamentali. Nello specifico, sia che il disabile chieda per sé stesso i permessi sia che gli stessi siano chiesti da uno dei soggetti che lo assiste (previsti dalla normativa), sarà necessario:

    lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente
    essere lavoratori dipendenti (ne rimangono esclusi, quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici ed i lavoratori agricoli solo se occupati a giornata)
    che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura sanitaria.
    Nella circolare n. 32/2012 l’INPS precisa che nelle ipotesi in cui il disabile in situazione di gravità debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; quando è in stato vegetativo o in fin di vita; o ancora quando gli stessi medici della struttura ne certifichino la necessità, i permessi retribuiti per assistere la persona disabile ricoverata possono essere eccezionalmente richiesti.

    11. Legge 104: solo una persona può accedere ai permessi per il familiare?

    Con riferimento ai tre giorni di permesso mensile (previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) la principale novità commentata dall’Inps riguarda l’eliminazione del principio del referente unico, in precedenza ammesso solo per i genitori. Oggi, però, le cose cambiano notevolmente. A partire infatti dal 13 agosto 2022, più lavoratori potranno contemporaneamente avere diritto ad essere referenti unici della stessa persona disabile; essi potranno pertanto presentare la domanda per assistere la stessa persona con handicap. Resta tuttavia fermo l’utilizzo alternativo e comunque il limite massimo complessivo di tre giorni al mese. Il che significa che, nello stesso giorno, non potranno prendere il permesso dal lavoro due lavoratori per lo stesso disabile.

    L’Inps illustra inoltre le novità apportate alla disciplina del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001). Come noto, il familiare del disabile grave ha diritto, richiedendo il congedo straordinario, a due anni di assenza dal lavoro retribuiti in base allo stipendio dell’ultimo mese precedente alla richiesta di astensione dal lavoro.

    Ai fini del godimento del congedo bisogna essere conviventi con il disabile. Ma da oggi la convivenza con il familiare può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda, purché, aggiunge l’Inps, sia garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo.

    Inoltre, in ragione dell’introduzione tra i beneficiari, dei parenti o affini entro il terzo grado che possono esercitare il diritto solo qualora tutti gli altri familiari preventivamente elencati dal comma 5 risultino invalidi o mancanti, l’Inps ridefinisce l’ordine di priorità secondo il quale il congedo è fruibile dai diversi familiari del soggetto disabile.


    12. Permessi per assistere più soggetti disabili

    Nell’ipotesi in cui invece il lavoratore si ritrova a dover assistere allo stesso tempo più soggetti disabili in situazione di gravità, può fruire di più permessi per assisterli, esclusivamente “a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” (art. 33 comma 3 L.104/92 - circ. INPS n. 32/2012).

    13. Come richiedere i permessi e i benefici previsti dalla Legge 104? Che documentazione presentare?

    Al pari della domanda per ottenere i benefici della legge 104, anche per ottenere i permessi bisogna presentare telematicamente la domanda all’INPS, il tutto va fatto compilando in ogni suo campo il modello cod. SR08, per eseguire correttamente la procedura si può:

    accedere autonomamente tramite SPID o PIN alla piattaforma internet dell’Istituto cliccando sul portale servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”
    farsi coadiuvare da intermediari abilitati come i Patronati
    contattando telefonicamente il Contact Center Multicanaleal numero verde 803164 chiamando da telefono fisso e il numero 06164164 da cellulare.
    Per corredare esaustivamente la domanda bisogna presentare la certificazione del medico di base, quella che attesta la disabilità in situazione di gravità rilasciata dalla commissione ASL competente o quella provvisoria ove necessario.

    Sul sito dell’INPS è poi precisato che:

    i lavoratori agricoli a tempo determinato occupato con contratto stagionale, oltre a presentare all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.
    Se il disabile è un figlio adottato, devono essere allegati tutti i documenti comprovanti la data ingresso in famiglia - data di adozione/affidamento - data di ingresso in Italia - data del provvedimento - tribunale competente - numero provvedimento.
    Prassi vuole che una copia della domanda per ottenere i permessi retribuiti venga inviata anche al datore di lavoro per semplice conoscenza.

    14. Il preavviso da dare al datore di lavoro

    Il legislatore nel corpo della Legge 104, non si è premurato di affrontare la questione del preavviso che il lavoratore dovrà fornire al proprio datore nel momento in cui si asterrà dalla sua attività lavorativa in forza dei permessi retribuiti. A tal proposito però a seguito di apposito interpello avanzato dall’associazione Nazionale di Cooperative di Consumatori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato la questione richiamando l’esigenza di contemperare “il buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile”.

    Nell’interpello n. 31/2010 del 6 luglio 2010 si legge infatti:

    “Si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: - il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; - purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; …la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento…fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali”

    15. Il congedo straordinario di cui alla Legge 104

    Per comprendere cosa si intende per “Congedo straordinario” dobbiamo necessariamente partire dalla sua definizione cristallizzata nell’art. art. 4 comma 2 L. n. 53/2000: “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari… un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”

    Trattasi evidentemente della possibilità di astenersi dall’attività lavorativa, possibilità che in presenza di un disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, l’art 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001 modificato ad opera del d.l. n. 119/2011 estende in ordine di priorità a:

    al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità
    ai genitori biologici o adottivi /affidatari, della persona disabile in situazione di gravità
    al figlio o ai fratelli /sorelle o ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità (sito inps- circolari n.32/2012 e n. 159/2013)
    Il fine è quello di garantire assistenza alla persona portatrice di handicap, la domanda per ottenere il congedo straordinario - corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave- va presentata all’INPS compilando il modello cod.SR10 inviandola sempre telematicamente tramite i consueti canali o con l’aiuto di un patronato quale intermediario; una copia viene anche data al datore di lavoro. L’INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l’esito al richiedente.

    L’art. 42 prevede inoltre che:

    il lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta può fruire del congedo (quindi assentarsi dal lavoro) per un periodo massimo di due anni, tale lasso di tempo è da considerarsi complessivamente fra tutti gli aventi diritto ed in relazione ad ogni singola persona con disabilità grave.
    chi usufruisce del congedo ha diritto a percepire un indennizzo, solitamente quantificato in virtù di tutte le voci fisse della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo straordinario
    l’importo dell’indennizzo calcolato come al punto che precede, non può ad ogni modo superare una soglia annua, che viene rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e per il 2021 si attesta sui 48.738,00 euro (circ. Inps n. 10/2021)
    il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa
    L'indennità a carico dell’INPS viene solitamente anticipata dal datore di lavoro.
    Al pari di quanto detto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario non può esser chiesto se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie e non può essere concesso che ad un solo lavoratore per la stessa persona disabile.

    Unica deroga viene concessa ai genitori (biologici, adottivi/affidatari) che possono alternativamente fruire del congedo compatibilmente anche con i permessi retribuiti, sempre che avendo le misure come fine l’assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, quando uno dei genitori utilizza il permesso l’altro non può utilizzare il congedo e viceversa.

    16. Agevolazioni per l’acquisto di veicoli

    Il raggiungimento di una piena dignità sociale delle persone disabili non può prescindere dal grado di autonomia personale cui l’individuo può aspirare; in tale ottica risultano fondamentali le agevolazioni fiscali atte ad eliminare le barriere architettoniche ed in parallelo, per quel che qui ci interessa, tutte le agevolazioni applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilitazione del disabile, vale a dire:

    la detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo e per un importo massimo di 18.075,99 euro (ogni euro di spesa in più a questa cifra non gode della detrazione)
    un’aliquota iva ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo
    l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sull’auto; a seconda delle regioni in cui si abita, la richiesta va inoltrata all’ufficio tributi della propria Regione o all’apposito ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate o ancora all’Aci (Automobile Club d’Italia), se riconosciuta l’esenzione è valida in maniera permanente senza necessita di reiterare la richiesta
    l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) da richiedere all’ufficio PRA territorialmente competente
    Va subito sottolineato che dette agevolazioni sono rivolte solo a disabili in situazione di gravità:

    con handicap psichici titolari dell’indennità di accompagnamento
    con grave limitazione di deambulazione
    persone affette da cecità e sordità (per queste persone non si applica però l’esenzione dell’imposta dovuta al PRA)
    con ridotte o impedite capacità motorie.
    Benefici fruibili anche in questo caso dal familiare cui il disabile risulta a carico.

    L’Agenzia delle Entrate, ricorda che la riduzione dell’iva su veicoli destinati ai “disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie” prevista all’art.1 della L. n. 97/1986, riguardava solo coloro che, disabili, fossero muniti di patente speciale; solo nel 1997 con la legge n. 449, a prescindere dal possesso della patente speciale, l’agevolazione è stata estesa ai disabili di cui alla legge 104 “con ridotte o impedite capacità motorie permanenti… Iva al 4%, che precisa l’agenzia: “è applicabile in luogo di quella al 22% per l’Acquisto di auto nuove o usate di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

    Con la circolare n.46/2001(Agenzia delle Entrate) vengono indicati i documenti da produrre in sede di acquisto del veicolo, per avere gli sgravi:

    il verbale di accertamento handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica
    il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che attribuisce l'indennità di accompagnamento
    17. Le spese mediche: detrazioni e deduzioni
    Nell’area tematica dedicata alle persone con disabilità, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali importanti benefici e sgravi fiscali si possono avere riguardo alle spese mediche.

    Nello specifico sono deducibili dal reddito complessivo del disabile o dei familiari cui quest’ultimo risulta a carico:

    le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
    le spese di “assistenza specifica”.
    Per assistenza specifica deve intendersi quell’assistenza fornita da personale qualificato (infermieri, OSS, fisioterapisti, o ancora come riporta il sito: “personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale”.

    L’agenzia delle entrate chiarisce poi che:

    sono deducibili anche le spese riguardanti “le attività di ippoterapia e musicoterapia” solo se prescritte da un medico che ne attesti la necessità e a condizione “che vengano eseguite in centri specializzati e direttamente da personale medico o sanitario specializzato”;
    “In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.”
    Per quel che riguarda invece la detrazione dall'imposta Irpef sulle spese mediche, bisogna distinguere i tipi di spesa medica, difatti:

    per tutte le visite specialistiche
    per particolari analisi
    per prestazioni chirurgiche
    il disabile o il parente che lo ha a carico gode di una detrazione dall’imposta pari al 19% della spesa, sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro;

    Saranno invece integralmente detratte del 19%, a prescindere dall’importo, tutte quelle spese dettagliatamente riportate sul sito e di seguito elencate:

    spese per il trasporto in ambulanza del disabile
    per trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti
    spese per l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
    spese di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle)
    L’Agenzia mediante risoluzione n. 79/E del 2016 porta a conoscenza che per i disabili in situazione di gravità, la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica avviene sulla sola base della certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

    18. Legge 104 e pensione anticipata

    L’uscita dal mondo lavorativo si ha con il pensionamento dell’individuo, per i disabili e per i destinatari nonché fruitori della legge 104 è prevista la possibilità di andare in pensione prima che maturino tutti i requisiti anagrafici - contributivi canonicamente intesi dalle normative susseguitesi negli anni; le misure cui fare riferimento per ottenere ciò, sono l’“APE Sociale” ed il “pensionamento dei lavoratori precoci”.

    L’APE Sociale - introdotta in maniera sperimentale nel 2017 e prorogata grazie alla legge di bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2021- è un anticipo pensionistico consistente nell’erogazione di un’indennità mensile fruibile dal momento della presentazione della domanda fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Possono accedervi i lavoratori che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale e, come specifica l’INPS, che al momento della domanda:

    siano disoccupati a seguito di licenziamento o dimissioni
    abbiano almeno 63 anni di età
    contino 30 anni di anzianità contributiva; 36 per lavori gravosi
    non percepiscano alcuna pensione diretta.
    Inoltre vi accedono coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

    da almeno sei mesi, assistono il coniuge (parte dell’unione civile- convivente di fatto) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni
    abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni
    Possono invece accedere al pensionamento anticipato i lavoratori precoci, vale a dire quei lavoratori che sono in possesso di 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al loro diciannovesimo anno di età; questi lavoratori potranno andare in pensione con soli 41 anni di contributi se tale soglia di contribuzione viene raggiunta entro il 31 dicembre 2026; ma, anche in questo caso, a condizione che posseggano uno dei requisiti seguenti:

    abbiano un’invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
    assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge (parte dell’unione civile- convivente di fatto) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
    abbiano svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo) (sito inps).


    FONTE:WEB

    Saluti,sean69!!

  12. .

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  13. .

    spese_mobili



    Bonus mobili 2023, come funziona con e ‘senza’ ristrutturazione: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate





    La legge di Bilancio 2022 conferma anche per quest’anno il Bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinato all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il tetto di spesa è fissato a 8mila euro. Confermato lo sconto fiscale riconosciuto a chi usufruisce della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione.

    Chi può chiedere il bonus mobili

    Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria (questo secondo caso viene definito impropriamente “bonus mobili senza ristrutturazione”). Si tratta di una detrazione delle spese fino a 8mila euro sostenute nella dichiarazione dei redditi. Va usufruita in rate annuali nell’arco di 10 anni. Possono chiederlo unicamente i contribuenti che già usufruiscono della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico per i quali spetta la detrazione del 50% avviati nel 2022 o nell’anno in corso.

    Non può richiederlo chi richiede l’ecobonus facendo la pratica con l’Enea e chi ha effettuato i lavori nel 2021. In caso di acquisti a cavallo di due anni il tetto di spesa di 8.000 annuale va considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente. Ad esempio se nel 2022 sono stati effettuati acquisti per 6,ila euro, quest’anno si potranno effettuare ulteriori acquisti per 2mila euro. La guida pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che la detrazione spetta esclusivamente a chi è anche titolare della detrazione per ristrutturazione.

    Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due. Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

    Quando si può avere il bonus
    Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio (vedi più avanti gli interventi ammessi) sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

    La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

    Quali sono gli interventi ammessi per poter chiedere il Bonus

    Manutenzione straordinaria

    • installazione di ascensori e scale di sicurezza
    • realizzazione dei servizi igienici
    • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
    rifacimento di scale e rampe
    • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
    • costruzione di scale interne
    • sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
    • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio
    – l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore
    alimentati da biomasse combustibili
    – l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a
    pompa di calore
    • la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente
    essenziale dell’impianto di riscaldamento.

    Ristrutturazione edilizia

    • modifica della facciata
    • realizzazione di una mansarda o di un balcone
    • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
    • apertura di nuove porte e finestre
    • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
    Restauro e risanamento conservativo
    • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
    • ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio

    Quali sono i mobili ed elettrodomestici che si possono comprare con il bonus (compreso trasporto e montaggio)

    La detrazione spetta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi:
    * Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione (sono esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi).
    * Frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Gli elettrodomestici non devono essere di classe energetica inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
    Tra le spese da portare in detrazione si possono includere anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

    Come devono essere eseguiti i pagamenti

    Per ottenere la detrazione bisogna che i pagamenti siano fatti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

    La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, spiega l’agenzia delle Entrate, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.


    La sostituzione della caldaia dà diritto al bonus?

    La sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria” e dunque dà diritto al bonus. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.

    Entro quando bisogna richiedere il bonus?

    La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2024. Non è previsto però un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.



    FONTE:WEB

    Saluti,sean69!!




  14. .

    spese_mediche_2


    Dove controllare le spese mediche e sanitarie effettuate




    Ogni cittadino ha la possibilità di controllare le spese mediche e sanitarie a prescindere dalla dichiarazione dei redditi precompilata. Infatti, attraverso il sistema TS, è possibile accedere ai dati relativi alle proprie spese mediche e sanitarie sostenute. Analizziamo dove controllare le spese mediche e sanitarie effettuate per non avere brutte sorprese.

    La piattaforma che permette di controllare i propri dati

    Attraverso il sito Sistema Tessera Sanitaria :

    https://sistemats1.sanita.finanze.it/porta...tarie-cittadini

    è possibile consultare le spese mediche e sanitarie effettuate. Per l’accesso è richiesto lo SPID o le credenziali Fisconline o la tessera sanitaria CNS.

    In pratica, dove controllare le spese mediche e sanitarie effettuate per non avere brutte sorprese? Entrando nella propria area riservata, è possibile consultare i dati della spesa sanitaria. Inoltre, è possibile visualizzare tutti i dati inerenti alla spesa, ad esempio, la ripartizione o la tipologia di spesa, tipologia erogatore, la distribuzione mensile, eccetera.

    È possibile anche segnalare incongruenze, ad esempio, la titolarità del documento fiscale, la classificazione della spesa e gli importi.

    Fino al 31 dicembre 2020 il sistema TS comunicava ai soggetti, che effettuavano la trasmissione telematica, la segnalazione di incongruenze, affinché potessero procedere alla correzione.

    Perché effettuare il controllo?

    È buona abitudine controllare le spese mediche e sanitarie effettuate nell’arco dell’anno perché andranno a confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata.

    Per evitare sorprese, il controllo in tempo utile permette di rettificare, come sopra specificato, anomalie inerenti a codici fiscali errati o importi non corrispondenti.

    Ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 per ottenere la detrazione fiscale del 19% delle spese mediche e sanitarie nella dichiarazione dei redditi annuali, bisogna fare attenzione al metodo di pagamento.

    In effetti, le spese devono essere pagate con sistemi elettronici (bancomat, carte di credito, ecc.), ad eccezione delle spese per farmaci e dispositivi medici. Inoltre, sono esonerate dal pagamento elettronico anche le prestazioni specialistiche presso ASL o enti accreditati con il SSN.

    Bisogna precisare che, per essere deducibili o detraibili, le spese mediche e sanitarie effettuate devono essere certificate da “scontrino parlante” o da fattura. In entrambi i documenti deve risultare il codice fiscale dell’acquirente, natura, quantità e qualità del prodotto o della prestazione.

3077 replies since 26/1/2008
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